Legge elettorale: uno dei temi-chiave alla ripresa dell’attività parlamentare

La strada della riforma che all’inizio di giugno sembrava tutta in discesa, adesso si presenta come una salita molto ripida

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Legge elettorale: uno dei temi-chiave alla ripresa dell’attività parlamentare

L’appuntamento è fissato per il 6 settembre alle 12 nella commissione affari costituzionali della Camera. Il Parlamento torna a discutere di riforma elettorale dopo che il tema ha accompagnato – a volte esplicitamente, altre volte come “non detto” di certi comportamenti – il dibattito politico estivo. “Vi è ancora la possibilità di intervenire”, aveva detto il Capo dello Stato a fine luglio, alla vigilia della pausa dei lavori delle due Camere. Le sue parole suonano adesso come un’ultima chiamata alla responsabilità delle forze politiche.

Beninteso, anche Mattarella se che si tratta di un’impresa ardua, dopo il fallimento delle “larghe intese” all’inizio di giugno, quando l’accordo su un sistema ispirato al modello tedesco sembrava a portata di mano, grazie alla convergenza tra Pd, Forza Italia e Cinquestelle. Eppure, consapevole della centralità della questione per la vita democratica, quando deputati e senatori si preparavano alla lunga sosta agostana, il Presidente non aveva voluto rinunciare a un ennesimo appello. Ed è da lì che si riparte. Se il Parlamento non sarà capace di dotare il Paese di un sistema elettorale che favorisca la governabilità, come auspicato da tante parti, che almeno s’intervenga per raddrizzare la contraddizioni della situazione attuale. Infatti, aveva sottolineato il Presidente, “rimangono tuttora nelle norme vigenti, frutto solo parziale delle scelte del Parlamento, disomogeneità e lacune”.
Le parole di Mattarella alludevano al fatto, veramente singolare, che in assenza di modifiche si andrebbe alle urne con due leggi elettorali, per Camera e Senato, che sono il risultato residuale di due sentenze della Corte costituzionale. Tanto che il sistema in vigore è stato ribattezzato Consultellum.

La Corte è intervenuta in modo tale che le leggi risultanti dalle sue bocciature fossero comunque autoapplicative, in quanto non si possono lasciare gli organi costituzionali in condizione di paralisi. Non poteva però sostituirsi al legislatore nell’elaborare sistemi organici e omogenei per i due rami del Parlamento.

Alla Camera il sistema vigente è fondamentalmente proporzionale, ma se una lista raggiungesse il 40% dei voti (eventualità che al momento sembra piuttosto improbabile), otterrebbe un premio in seggi che le consentirebbe di avere la maggioranza assoluta dei deputati. Sono ammesse al riparto proporzionale dei seggi soltanto le liste con almeno il 3% dei consensi. In ciascun collegio (sono in totale 100) ogni lista è composta da un candidato capolista (che viene eletto automaticamente se la lista ottiene il seggio: si parla di “capilista bloccati”) e da un elenco di candidati tra cui l’elettore può esprimere due preferenze, per candidati di sesso diverso (è la cosiddetta “doppia preferenza di genere”). Evidentemente, se una lista non conquista più di 100 seggi, vengono eletti soltanto i capilista. Questi ultimi possono candidarsi in più collegi, ma se vengono eletti più volte non possono scegliere il collegio di elezione, che viene invece sorteggiato. Un punto, forse l’unico, su cui la Corte ha esplicitamente caldeggiato un intervento correttivo del Parlamento.

Al Senato vige un sistema proporzionale puro, senza quindi alcun premio di maggioranza. I collegi coincidono con il territorio di ciascuna regione, anche nel caso di quelle più popolose, e il riparto dei seggi avviene appunto su base regionale. La soglia di sbarramento è molto più alta che alla Camera: l’8%, ma scende al 3% per le liste che fanno parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti. Quindi, mentre alla Camera le liste non si posso coalizzare e per l’eventuale premio di maggioranza ogni lista corre per sé, al Senato vengono incentivate le coalizioni. Non ci sono né capilista bloccati, né la doppia preferenza di genere. Ogni elettore può esprimere un’unica preferenza. Gli analisti fanno notare che la caccia alle preferenze, se non si interviene riducendo la dimensione dei collegi, rischia di alimentare campagne personali costosissime. Basti pensare a che cosa possa significare per un candidato coprire intere regioni come la Lombardia o la Campania.

Prima dell’estate, come si accennava, i tre principali partiti avevano raggiunto un accordo che si richiamava genericamente al sistema tedesco, con circa un 40% di collegi uninominali e un meccanismo di attribuzione proporzionale dei seggi limitato da una soglia di sbarramento al 5%. Il testo in discussione nell’aula di Montecitorio, dopo il via libera della commissione affari costituzionali, prevedeva un riparto a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato. Alla Camera erano previsti 225 collegi uninominali e 28 circoscrizioni per le liste, al Senato 112 collegi uninominali e 20 circoscrizioni regionali per le liste. Calcolato il numero di seggi spettanti a ciascun partito sulla base del totale dei voti di lista, risultavano eletti prima i candidati vincitori nei collegi uninominali, poi si passava ai candidati presenti nelle liste, nell’ordine scritto sulla scheda.

L’accordo, che sulla carta appariva blindato visti i numeri dei tre partiti, è saltato per l’approvazione di un emendamento relativo ai collegi del Trentino-Alto Adige, che nei patti avrebbe dovuto conservare il sistema maggioritario. La strada della riforma che all’inizio di giugno sembrava tutta in discesa, adesso si presenta come una salita molto ripida.

Fonte: Sir
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