Prime Unioni civili, cosa dice le legge

Comune di Torino: registrata in agosto la prima coppia gay, non si tratta di matrimonio

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Prime Unioni civili, cosa dice le legge

I giornali torinesi hanno fatto qualche confusione, sabato 6 agosto, annunciando la celebrazione delle prime «nozze gay» nel Municipio di Torino. Si è trattato in verità delle prime «unioni civili» fra persone omosessuali, un istituto distinto dal matrimonio, introdotto dalla recente legge Cirinnà. Altre 49 coppie torinesi sono in attesa di accedere allo stesso istituto. La legge Cirinnà fu lungamente dibattuta in primavera: su iniziativa di un gruppo di parlamentari, in testa il senatore torinese Stefano Lepri, venne portata a distinguere il regolamento del matrimonio e delle unioni civili. Pare utile sintetizzare i contenuti della riforma.

Realtà distinte. La legge (76/2016) ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso «quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (articolo 1 comma 1). Non vi sono riferimenti agli articoli 29, 30 e 31, che disciplinano e favoriscono la famiglia fondata sul matrimonio. Nella legge non si usa il termine famiglia; in un solo caso (art. 12) si parla di «vita familiare».

Siamo di fronte, fin dall’articolo 1 comma 1 e per chiara volontà del legislatore, a due soggetti giuridici intrinsecamente distinti. L’art. 20 stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi».

A norma di legge, quando le disposizioni che riguardano il matrimonio e i coniugi sono estese anche alle unioni civili e ai partner, ciò non accade in forza di una equiparazione tra i due istituti. Alcune disposizioni risultano differenziate, oppure valgono solo per uno dei due istituti.

Il rito. Per le unioni civili non sono previste le pubblicazioni. La coppia deve prima presentare ad un ufficiale di stato civile istanza congiunta che attesti l’insussistenza delle cause impeditive. Accertata la veridicità delle attestazioni, le parti sono invitate a comparire in data successiva: in tale occasione, di fronte a due testimoni, dichiarano di essere consapevoli dei diritti, dei doveri e degli obblighi previsti e quindi di «costituire, mediante la presente dichiarazione, l’unione civile tra di loro». L’ufficiale di stato civile non «li dichiara» parti dell’unione civile. Nel rito non è previsto lo scambio degli anelli.Non è data possibilità di costituire l’unione civile per un minorenne, come invece si consente nel matrimonio per i casi di attesa maternità.

Adozioni. È esclusa, per l’unione civile, la possibilità di adozione dei figli di terzi, che resta riservata alle coppie eterosessuali, coniugate da almeno tre anni e ritenute idonee. La legge sulle adozioni consente deroga a questo principio solo per i casi particolari, cioè per minori in stato di adottabilità e che siano disabili, ovvero che siano in attestata condizione di impossibilità all’affidamento preadottivo.

Non è stata riconosciuta, dunque è esclusa la cosiddetta «stepchild adoption», cioè l’adozione del figlio del partner. Recenti sentenze di alcuni Tribunali dei Minori hanno consentito l’adozione del figlio del partner in nome del superiore interesse del minore, ma in presunta applicazione della legge sulle adozioni, non di quella sulle unioni civili.

Obbligo di fedeltà. Non è previsto nell’unione civile. Tale obbligo è invece richiesto nel matrimonio anche al fine di assicurare la certezza della paternità.

Separazione e divorzio. Per divorziare, nell’unione civile non si deve aspettare il periodo di separazione previsto per il matrimonio. Si ricorre all’ufficiale di stato civile e non al giudice.

Patrimonio, fisco, previdenza. Le maggiori omogeneità tra matrimonio eterosessuale e unioni civili omosessuali si trovano sulle questioni patrimoniali ed economiche. Si applica di norma il regime di comunione dei beni anche per l’unione civile. Sono previsti anche l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e i diritti successori. Identico è poi il trattamento fiscale, lavoristico e previdenziale, compresa la pensione di reversibilità. Le detrazioni per figli a carico, nell’unione civile, spettano nel caso di figlio biologico e nei soli casi di adozione consentita dai giudici. 

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